Amici Parco
Bolda OdV
Via Bologna 2 Agosto, 2/A
31025 Santa Lucia di Piave (TV)
info@amiciparcobolda.it
ART. 1
(Denominazione
e sede)
E’
costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice
civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore
denominato: AMICI PARCO BOLDA ODV, che assume la forma
giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.
L’organizzazione ha sede legale in via Bologna 2 Agosto, 2/A nel
comune di SANTA LUCIA DI PIAVE (TV)
ART. 2
(Statuto)
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente
statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della
legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea
può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto
per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3
(Efficacia
dello statuto)
Lo statuto
vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso
costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
della organizzazione stessa.
ART. 4
(Interpretazione dello statuto)
Lo statuto
è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri
dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ART. 5
(Finalità e
Attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività
che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati è:
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del
presente articolo;
A titolo
esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
Per
l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate.
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito
Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte
dell’organo di amministrazione.
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta
fondi,
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i
sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni
contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.
ART. 6
(Ammissione)
Sono
associati dell’organizzazione le persone fisiche che
condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per
realizzare le attività di interesse generale.
Il numero
degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere
inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente
alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo
richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione
all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero
entro un anno.
L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo
su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse
generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata
nel libro degli associati.
In caso di
rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione
all’interessato entro 60 giorni ,
motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il
diritto di recesso.
Non è
ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota
sociale se prevista è intrasmissibile, non rimborsabile e non
rivalutabile.
ART. 7
(Diritti e
doveri degli associati)
Gli
associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il
diritto di
e il dovere
di:
ART. 8
(Volontario e
attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della
comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà.
La qualità
di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di lavoro retribuito con l’organizzazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari
possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle
condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono
vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 9
(Perdita della
qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso
o esclusione.
L’associato può recedere dall’organizzazione
mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
L’associato
che contravviene gravemente ai
doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea
L’associato
può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di
notifica della deliberazione.
ART. 10
(Gli organi
sociali)
Sono organi
dell’organizzazione:
Ai
componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della
funzione.
ART. 11
(L’assemblea )
L’assemblea
è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti nel Libro
degli associati e in regola con il versamento della quota sociale,
ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza,
dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti
all’assemblea stessa.
E’
convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto
da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del
giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale
comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita
al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso
affisso nella sede dell’organizzazione.
L’Assemblea
è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati
o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono
palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle
riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede
dell’organizzazione.
L’Assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella
convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.12
(Compiti
dell’Assemblea)
L’assemblea:
ART. 13
(Assemblea
ordinaria)
L’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o
per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
E’ ammessa
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,
purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che
partecipa e vota.
Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
diritto di voto.
ART. 14
(Assemblea
straordinaria)
L’assemblea
straordinaria modifica
lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli
associati e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la
liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto
favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 15
(Organo di
amministrazione)
Il
consiglio direttivo
governa
l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e
dalla quale può essere revocato.
Il consiglio direttivo è composto da numero 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi
componenti possono essere rieletti senza limite di mandati.
Il
consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti.
Si applica
l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli
amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
Il
consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di
pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In
particolare, tra gli altri compiti:
Il potere
di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le
limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non
iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si
prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il
presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio
direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme
agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 16
(Il Presidente)
Il
presidente
è nominato all’interno del Consiglio Direttivo,
rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che
la impegnano verso l’esterno.
Il
presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per
scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale
revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un
mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca
l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del consiglio
direttivo.
Il
presidente convoca e presiede l’Assemblea e il consiglio direttivo,
svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di
tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all’attività
compiuta.
Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue
funzioni.
ART. 17
(Organo di
controllo)
Non viene
prevista la nomina di un organo di controllo.
ART. 18
(Organo di
Revisione legale dei conti)
Non viene
prevista la nomina di un organo di revisione legale dei conti.
Art. 19
(Libri sociali)
L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a)
il libro degli associati tenuto
a cura dell’organo di amministrazione;
b)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti
per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali,
tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d)
il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio
direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (se prevista), hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART. 20
(Risorse
economiche)
Le risorse
economiche dell’organizzazione sono costituite da:
ART. 21
(I beni)
I beni
dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e
beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono
essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni
immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati
nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione
e può essere consultato dagli associati.
ART. 22
(Divieto di
distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del
D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23
(Bilancio)
Il bilancio
di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo
gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del
D. Lgs. 117/2017 e delle
relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera
veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario
dell’organizzazione.
Il bilancio
è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato
dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato
presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30
giugno di ogni anno.
ART. 24
(Bilancio
sociale)
E’ redatto
nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 25
(Convenzioni)
Le
convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs.
117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina
anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente
dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di
ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede
dell’organizzazione.
ART. 26
(Personale
retribuito)
L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale
retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti
tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati
dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 27
(Responsabilità
ed assicurazione degli associati volontari)
Gli
associati volontari che prestano attività di volontariato sono
assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile
verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 28
(Responsabilità
della organizzazione)
Per le
obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
dell’organizzazione.
ART. 29
(Assicurazione
dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni
derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale
dell’organizzazione stessa.
ART. 30
(Devoluzione
del patrimonio)
In caso di
estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,
salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs.
117/2017.
ART. 31
(Disposizioni
finali)
Per quanto
non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle
normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico.
ART. 32
(Norma
transitoria)
Tutti gli
adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del
terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale
disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
A decorrere
dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con
l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera
dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di
diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni
fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo
ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e
sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver
ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
Santa Lucia di Piave, 23 settembre 2021